Cause di esclusione
Costituisce motivo di esclusione dell’Operatore Economico dall’albo fornitori Enel o dalla procedura di qualificazione il verificarsi di almeno una delle cause di esclusione automatica e non automatica previste dall'art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 nonché per aver commesso un grave illecito professionale tale da incidere sulla propria affidabilità e integrità, allorché l’operatore economico:
- sia stato destinatario di sanzione esecutiva irrogata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore rilevante rispetto al GM in cui l’Operatore Economico risulta qualificato;
- vi sia stato tentativo da parte dell’impresa di influenzare indebitamente (anche per negligenza) le gare bandite da Enel;
- vi sia stato rifiuto da parte dell’impresa a sottoscrivere il contratto a fronte degli impegni assunti in sede di gara;
- vi siano stati tentativi reiterati da parte dell’impresa di pregiudicare la conclusione di gare bandite da Enel, anche con ritardi reiterati nell’invio della documentazione;
- abbia dimostrato significative o persistenti carenze - formalmente contestate - nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto, oppure in caso di risoluzione del rapporto contrattuale con Enel, oppure in caso di condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
- abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
- abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria, laddove la violazione non sia stata rimossa;
- sia stato avviato un procedimento penale nei confronti del titolare dell’impresa, o del suo direttore tecnico, o del CdA, o dell’amministratore di fatto, ove presente, volto ad accertare condotte ascrivibili ai reati previsti nella documentazione Legale necessaria all’ottenimento della qualifica;
- sia stata contestata o accertata nei confronti del titolare dell’impresa, o del suo direttore tecnico, o del CdA, o dell’amministratore di fatto, ove presente, la commissione di taluno dei seguenti reati consumati:
- abusivo esercizio di una professione;
- bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell’inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito;
- i reati tributari, delitti societari, delitti contro l’industria e il commercio;
- i reati urbanistici;
- i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- sia venuta meno l’affidabilità dell’Operatore Economico in ragione di presunti legami con le organizzazioni criminali, inclusi i tentativi di infiltrazione, ad eccezione dei soggetti ammessi al controllo dell’amministrazione giudiziaria o misure equivalenti;
- nell’esecuzione dei contratti stipulati, siano state contestate gravi inadempienze o esiti insufficienti nel monitoraggio delle prestazioni rese, misurati anche attraverso un sistema di Supplier Performance Management;
- sia destinatario di una comunicazione o informazione antimafia a carattere interdittivo;
- non sia più in possesso anche di uno solo dei requisiti necessari per la qualificazione;
- abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti che hanno permesso la qualificazione e il suo mantenimento e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
- abbia affidato a terzi l’esecuzione totale o parziale della prestazione per la quale è qualificato senza preventiva autorizzazione di Enel;
- abbia avuto una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con Enel (es. gravi ritardi o altre gravi inadempienze nell’esecuzione dei contratti, comportamenti tali da incidere sul rapporto fiduciario con Enel, etc.)
- abbia ceduto a terzi l’attività o il ramo d’azienda relativi alla qualificazione, abbia cessato o sospeso le attività;
- non abbia presentato richiesta di revoca del provvedimento di sospensione, oppure avendo richiesto la revoca della sospensione, non abbia dimostrato la risoluzione delle cause alla base del provvedimento.
In ragione dell'idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore, Enel avrà la facoltà di escludere il fornitore temporaneamente (sospensione della qualificazione) o in via definitiva, revocando la qualifica.
Il verificarsi di almeno una delle clausole su indicate in fase di gara potrà altresì comportare l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura di gara nonché la revoca dell’aggiudicazione al medesimo.